Revista Temas de Derecho Constitucional

107 1. INTRODUZIONE: IMMIGRAZIONE E OSPITALITÀ. Nella lingua latina il termine straniero rinvia alla radice etimologica da cui provengono sia il termine nemico (“hostis”), che il termine ospite (“hospes”): entrambe queste espressioni, infatti, derivano da una radice indoeuropea che identifica lo “straniero”, ovvero una persona esterna ed estranea rispetto alla comunità di riferimento. Ma a tale diversità la collettività può riferirsi con atteggiamenti diversi e contrapposti: può considerare e trattare lo straniero come un ospite da rispettare in quanto gradito ( hospes ); al contrario, può vedere in esso un nemico da combattere perché sgradito e pericoloso ( hostis ). A tale dicotomia possono essere ricondotte le scelte normative proprie di ciascun ordinamento, e che si muovono sul crinale della considerazione complessiva dello straniero come nemico, da rifiutare o respingere, o come ospite, da accogliere e proteggere. Non deve quindi sorprendere come nelle attuali società europee (come anche in al- tri Paesi, specie occidentali), segnati da consistenti e crescenti fenomeni immigratori, il termine ospitalità rimandi quasi immediatamente al fenomeno dell’ immigrazione : quella posta dai processi immigratori è, infatti, la sfida forse più consistente e dagli esiti incerti per il mondo occidentale, e costituisce uno dei temi più caldi del dibattito pubblico attuale negli Stati occidentali, e sul quale si deve registrare una forte - e peri- colosamente crescente - contrapposizione sul piano culturale, e quindi dei valori civili e sociali, fino a far parlare di “uno scontro di civiltà” in atto (Huntington , 2000; Corra- detti – Spreafico , 2005; Bauman , 2016) . L’immigrato appare, e viene percepito, come un “ospite”, sulla base del presupposto per cui il territorio “appartiene” al popolo che vi esercita la sovranità: e che, di conseguenza, chiunque abiti quel territorio ma non appartenga al popolo sovrano debba essere considerato come uno straniero, nella mi- gliore delle ipotesi “ospitato” dai “legittimi proprietari”. Ma cosa significa “ospitare”? In che modo uno straniero può essere ospitato (o non ospitato) in un contesto diverso dal proprio? Una preliminare distinzione al riguardo si impone: chi ospita è, insieme, un ordinamento giuridico (nelle sue diverse eventuali articolazioni territoriali) nonché l’insieme dei cittadini che vi appartengono. Possiamo dire che ad ospitare sono sia lo Stato inteso come apparato che lo Stato inteso come comunità: l’uno e l’altro in forza del principio di solidarietà (che nell’ordinamento italia- no è sancito nell’art. 2 Cost., come si dirà): ma con una diversa forza di vincolo nelle due situazioni. Per lo Stato-apparato, infatti, la solidarietà “pubblica” o “paterna” costitui- sce un obbligo costituzionalmente imposto; per i cittadini, singoli o associati, essa può essere risposta sia ad obblighi normativamente imposti che – soprattutto – ad istanze

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