Revista Temas de Derecho Constitucional

108 Revista Temas de Derecho Constitucional volontarie e liberamente scelte: si è parlato, al riguardo, di una solidarietà “fraterna” (Galeotti , 1996: 7; Marzanati, Mattioni, 2007 ) . Per l’uno e per gli altri, comunque, o spitare significa garantire diritti e richiedere l’adempimento di doveri . Un ordinamento “ospita” in quanto garantisce una serie di diritti ed in quanto pretende che chi è ospitato contribuisca alla vita collettiva, alla pari dei “cittadini”, con la propria attività e sulla base delle proprie risorse. Di conseguenza, la capacità di una società o di un ordinamento di essere “ospitale” si misura in termini di quanti diritti (e di “quanto” di ciascun diritto, come si dirà) essa è in grado di riconoscere e garantire ai propri “ospiti”, nonché di come riesce ad integrare gli ospitati ponendoli sullo stesso piano dei cittadini nell’adempimento dei doveri di solidarietà. Nel presente contributo, dopo aver chiarito cosa debba intendersi per ospitanti ed ospitati, sarà approfondito il tema dell’accoglienza degli stranieri, i diritti loro riconosciuti e i percorsi di integrazione sul territorio. Ciò consentirà di indagare il contenuto dell’ospitalità e le condizioni eventualmente poste per beneficiarne, soffermandosi altresì sui percorsi che possono condurre un ospite ad emanciparsi da tale condizione, mutando il proprio status e divenendo cittadino. A tal fine sarà in particolare approfondito il caso italiano e il contributo offerto a tale riflessione dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale è intervenuta – in numerose occasioni – sui delicati “confini” dell’ospitalità dei migranti, soprattutto in termini di riconoscimento di diritti fondamentali. 2. IL POSSESSO DELLA CITTADINANZA COME POSSIBILE DISTINZIONE TRA OSPITANTI E OSPITI. CRITICA Sin qui, si è data per scontata la distinzione tra “ospitanti” e “ospiti” in termini di “cittadini” e “stranieri”: ma sul punto occorre approfondire. Se infatti da un lato la distinzione tra status personae e status civitatis ha costituito un elemento caratterizzante la formazione degli Stati moderni sin dalle rivoluzioni liberali, d’altro canto l’aumento dei fenomeni migratori in tutti i Paesi occidentali ha indotto a ripensare lo stesso concetto di cittadinanza quale categoria del costituzionalismo mo- derno. Accanto ai significati “tradizionali” di cittadinanza come nationalité e citoyenneté , si è infatti affermato un concetto di cittadinanza in senso sostanziale , inteso quale patrimo- nio di diritti e doveri propri della persona in quanto tale, ed indipendente da un vincolo giuridico formale che la lega allo (o ad uno) Stato. In tale visione, il concetto di cittadi- nanza viene utilizzato ad indicare quell’insieme di diritti che normalmente è attribuito a ogni cittadino nelle società democratiche, e che si identifica sostanzialmente con l’idea universale di dignità dell’uomo: ciò investe anche il concetto di sovranità e di soggezio- ne ad essa, segnandone il passaggio da un suo significato in termini politici e di appar- tenenza giuridica ad uno riferito piuttosto ad un sistema di valori. Malgrado questo, il valore e l’importanza della cittadinanza intesa come appartenen- za ad uno Stato, e come connesso contenuto di diritti e doveri di chi è cittadino, non vengono certamente meno, ma continuano a costituire un riferimento essenziale della stessa sovranità statale. Anche in relazione a quest’ultima dimensione, tuttavia, va con-

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