Revista Temas de Derecho Constitucional

112 Revista Temas de Derecho Constitucional Vi sono poi altri status che legittimano un peculiare trattamento in relazione alle ragioni della migrazione ovvero all’ età . Ad esempio i minori stranieri, oltre a non essere espellibili, godonodellapiùampiaprotezionepossibile anche inmateriadi diritti sociali, ai fini del loro pieno sviluppo psico-fisico, in conformità agli obblighi internazionali che l’Italia è chiamata ad osservare (Valtolina, 2014; Patroni Griffi, 2010: 271). Ed infine, vi sono gli “ultimi della fila”, quelli che vivono irregolarmente sul territorio statale, o perché – come anticipato – il loro titolo legittimante è venuto meno ovvero in quanto quel titolo non è mai stato posseduto e l’ingresso è avvenuto irregolarmente (Zanfrini, 2007, 39). Al riguardo si è cercato, nel corso degli anni, di impedire o perlomeno limitare tale fenomeno, agendo per lo più sul versante repressivo e di sicurezza: si tratta di interventi tanto ripetuti quanto, perlopiù, inefficaci, spesso di forte impatto mediatico ed al contempo di quasi impossibile applicazione. Tuttavia, a tutti gli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato devono essere garantiti “i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona” (cfr. Corte cost. sent. nn.252/2001, 269/2010, 299/2011 e 61/2011), in quanto “i diritti che la Costituzione proclama inviolabili spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani” (Corte cost. sent. 105/2011). E ciò pur considerando che la molteplicità degli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati. Dunque, anche con tale categoria di “ospiti”, che indubbiamente costituiscono “gli ultimi della fila”, l’ordinamento deve mostrare il proprio volto di garante dei diritti fondamentali: e ciò almeno fino a quando essi rimangono nel territorio italiano, giacché la legge prevede che essi debbano essere rimandati al Paese di provenienza quando non ricorrano ragioni di specifiche tutele. 4. IL CONTENUTO DELL’OSPITALITÀ, TRA DIRITTI E DOVERI Detto dunque della distinzione tra ospitanti ed ospiti, dobbiamo ora ritornare sull’interrogativo posto all’inizio, vale a dire in che cosa effettivamente consiste - o, meglio, deve consistere: sia in termini complessivi che relativamente all’ordinamento giuridico italiano - l’ospitalità nei confronti degli stranieri. Abbiamo in partenza risposto che in generale ospitalità significa garantire diritti e ri- chiedere l’adempimento di doveri. Occorre ora approfondire questi aspetti, partendo dal versante dei diritti (Ruggeri, 2016: 25; Bonetti, 2016; 143). A tale riguardo occorre avere presente una distinzione fondamentale, ricavabile anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana. Vi è, in primo luogo, quella che potremmo definire una dimensione “verticale”: quali diritti devono essere riconosciuti agli “ospiti” (in relazione ad esempio al diritto alla salute, all’istruzione, alla libera cir- colazione, ecc.). In tale dimensione, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto, come detto, che i diritti inviolabili devono essere garantiti a tutti, cittadini e non cittadini, occorre rovesciare la prospettiva prevalentemente seguìta: non si tratta cioè di valutare quali diritti dei cittadini possano estendersi ai non cittadini, quanto - all’inverso - si tratta di individuare quali e quanto dei diritti che in linea generale devono essere garantiti ad ogni persona possano essere limitati ai soli cittadini, in forza del

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