Revista Temas de Derecho Constitucional

113 Lo straniero come “ospite”: riflessioni a partire dal caso italiano vincolo (e del valore) della cittadinanza (ci si riferisce, ad esempio ai diritti cosiddetti politici, sebbene anche in relazione ad essi il discorso andrebbe articolato). È pertan- to il possesso della cittadinanza che determina la cifra della ragionevolezza in questo ambito, ed è sulla base della prima che la seconda deve essere valutata caso per caso. Non è possibile in questa sede individuare quali siano i diritti del primo tipo rispetto a quelli del secondo, perché in verità la vera differenza (tra ospitanti ed ospiti) si pone su un diverso piano. Sempre facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in- fatti, la dimensione indicata deve essere considerata in sistema con un’altra, che po- tremmo definire “orizzontale”, in quanto “interna” a ciascun diritto: detto in altri ter- mini, ogni diritto contiene in sé un “nucleo irriducibile” cui si aggiunge una parte di tutela, per così dire, “meno fondamentale” (come peraltro risulta evidente, su un di- verso piano, in relazione alla previsione contenuta nell’art. 117, comma 2, lett. m , della Costituzione, che si riferisce alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale ). Soltanto ciò che attiene a detto nucleo irriducibile deve essere garantito a tutti (in forza di quanto si è detto), mentre la parte ulteriore potrà essere garantita dal legislatore soltanto ad al- cuni soggetti e non a tutti. È quanto chiaramente affermato dalla sentenza n. 252/2001 della Corte costituzionale, nella quale si legge che il «“nucleo irriducibile” di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di eserci- zio dello stesso». Sulla parte che, al contrario, non costituisce il “nucleo irriducibile”, la discrezionalità del legislatore ha evidentemente un margine di operatività più ampio. Tale giurisprudenza, ribadita anche con l’ordinanza n. 385/2001 in relazione al diritto alla difesa e con la sentenza n. 269/2010 con riguardo ancora al diritto alla salute (Chief- fi, 2010: 183), comporta dunque che l’eguale titolarità di un diritto fondamentale non significa garanzia di uguale godimento, in quanto il legislatore può prevedere – senza violare la Costituzione – differenti trattamenti dello straniero e del cittadino, a condi- zione che la disparità di trattamento non risulti irragionevole. Dunque, la distinzione “orizzontale” indicata dalla Corte opera in funzione limitatrice di quella “verticale”, il risultato finale dovendosi trarre dall’intersezione dei due criteri: in sostanza, agli stra- nieri devono essere riconosciuti tutti i diritti inviolabili – almeno nel loro nucleo fonda- mentale, e salvo quelli che connotano lo status civitatis – ma il legislatore può garantire, in relazione a ciascuno di essi, un quantum di tutela maggiore in ragione della cittadi- nanza, purché tale differenziazione risulti non irragionevole (Rossi, 2010: 87). Con la sentenza n. 306/2008, la Corte costituzionale ha, infatti, riconosciuto al legislatore il potere di “dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia”, come anche di “subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata”: al contempo, tuttavia, essa ha affermato che “una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette

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